Il reddito d’impresa nel diritto tributario: tra formanti giuridici e ipotesi terminologiche dei sistemi italiano, francese e statunitense
Indice
1. Il dominio generico del diritto tributario
2. Il dominio specifico del reddito d’impresa
La ricerca oggetto di studio in queste pagine è il risultato di un elaborato di laurea avente per oggetto la redazione di un glossario terminologico riguardante i termini del diritto tributario utilizzati nella disciplina normativa del reddito d’impresa. La realizzazione delle schede terminologiche, in particolare, ha sollevato svariati problemi ai quali, seppure in parte, il nostro studio tenta di dare una soluzione.
1. Il dominio generico del diritto tributario
Tra tutte le discipline giuridiche, il diritto tributario caratterizza in modo particolarmente evidente lo Stato al quale si riferisce. Sebbene le problematiche che si pongono siano sostanzialmente sempre le stesse in tutti gli Stati, le soluzioni dipendono non solo dalla disciplina normativa, ma anche dalla sua concreta applicazione e in ultimo dalla formazione culturale di coloro che in quel contesto operano. Il diritto tributario è, per definizione, quel settore dell’ordinamento che disciplina i tributi. Per evidenziarne il campo concettuale, secondo l’orientamento tradizionale, possiamo dire che il diritto pubblico è dominio iperonimo del diritto tributario. Si differenzia poi in diritto tributario comunitario, diritto tributario internazionale e internazionale tributario.
Dagli anni Trenta (VANONI, 1932 : 1-313) il diritto tributario diventa una disciplina giuridica autonoma rispetto al diritto amministrativo. La peculiarità delle norme tributarie deriva dalla funzione che esse assolvono nell’ordinamento: assicurare allo Stato le entrate necessarie per il finanziamento delle attività istituzionali.
Se il diritto privato vanta ormai una consolidata tradizione in tema di studi comparatistici, il diritto tributario, invece, ha iniziato un approccio scientificamente e sistematicamente comparatistico alla materia in epoca relativamente recente (SACCHETTO – BARASSI, 2008: 5-12). I comparatisti tributaristi sono innanzitutto studiosi di diritto straniero e nello specifico di diritto tributario comunitario e internazionale. Essi si pongono l’obiettivo primario di studiare i vari sistemi fiscali per evidenziare le differenze e valutare le similitudini tra i vari sistemi. L’incidenza del diritto comunitario nel diritto tributario di ciascuno dei paesi membri dell’Unione Europea ha reso sempre più necessario questo tipo di studio per la corretta applicazione dei principi comunitari. Il giurista comparatista sta quindi definendo in questo ambito un proprio metodo nella scelta delle modalità di comparazione e nel suo oggetto. In questo percorso, il contributo della traduzione specialistica diventa fondamentale e il compito del traduttore è particolarmente delicato dato che il diritto tributario opera continui richiami a concetti ed istituti di altri diritti e si confronta altresì spesso con soluzioni normative di altri ordinamenti.
2. Il dominio specifico del reddito d’impresa
Nel corso della redazione del glossario si è posta come prima necessità quella dell’individuazione del dominio specifico attraverso un’indagine preliminare accurata delle fonti giuridiche dei tre sistemi considerati, partendo dall’analisi del sistema italiano. Durante questa fase di studio, si è fatto ricorso principalmente ai manuali di diritto tributario in uso nelle facoltà di Giurisprudenza ed Economia per individuare le nozioni fondamentali di "tributo"e di "reddito" secondo la convenzione terminologica accolta dalle norme fiscali.
Dopo aver individuato il dominio specifico "reddito d’impresa" nella cosiddetta parte speciale del diritto tributario, in altre parole quella che esamina maggiormente in dettaglio i singoli istituti e le singole fattispecie, si è preso in esame il dominio specifico stesso anche nelle disposizioni di legge che lo disciplinano. Le fonti cartacee costituiscono, in questa fase di ricerca, la parte quantitativamente più rilevante. Una volta acquisita una certa padronanza della materia si è proceduto allo stesso esame con le due lingue d’arrivo.
Nella seconda fase, concernente la ricerca degli istituti equivalenti, al fine di reperire materiale sufficientemente specialistico e pertinente si è reso necessario ricorrere alle fonti monolingue, le sole in grado di garantire una minore ambiguità a livello definitorio.
Particolarmente delicata è stata la scelta dei dizionari da consultare, in quanto l’elevata tecnicità dell’argomento e la problematicità posta dai problemi giuridici esistenti rendeva del tutto insufficiente un generico dizionario giuridico.
La scelta è ricaduta sui dizionari e glossari monolingue di diritto tributario (cfr. Bibliografia). Si è potuto riscontrare un certo numero di pubblicazioni nelle due lingue d’arrivo; al contrario, in lingua italiana, manca un vero e proprio dizionario sistematico di diritto tributario. Si sono reperiti solo un glossario redatto dall’amministrazione finanziaria a mero scopo descrittivo e di prima informazione, che è risultato inadeguato in quanto privo di riferimenti a termini ritenuti indispensabili nella trattazione del dominio specifico individuato e sprovvisto di fonti di puntuali riferimenti bibliografici.
Le banche dati dei siti istituzionali dei tre sistemi considerati (cfr. Bibliografia), sono state invece uno strumento prezioso per la ricerca del contesto durante la redazione delle schede terminologiche.
3. Alcune delle difficoltà riscontrate
Si tratta essenzialmente di quelle insite nella traduzione giuridica: ogni sistema si situa in un quadro normativo, storico e culturale complesso. Ciò avviene particolarmente nella materia tributaria ove la legislazione muta frequentemente e il contribuente e l’amministrazione finanziaria perseguono i propri interessi e funzioni con strumenti normativi sempre diversi.
Ne consegue che difficilmente il sistema è identico a quello di un altro paese anche quando gli aspetti simili o comuni sono molti. Questa diversità può rendere particolarmente difficile la ricerca terminologica in quanto un concetto determinato in un sistema giuridico può non avere corrispondenti in altri sistemi o addirittura può riferirsi a realtà del tutto differenti. Nella redazione del glossario si riscontrate alcune difficoltà, in primo luogo l’utilizzo dei prestiti linguistici, l’aggettivo fiscale ne è un valido esempio.
L’aggettivo "fiscale" in lingua italiana indica ciò che attiene al fisco e all’imposizione.
In lingua inglese fiscal significa ciò che attiene alle amministrazione finanziaria. In lingua francese fiscal significa ciò che attiene all’imposta, alla tassazione, equivalente dell’inglese tax, taxation.
L’espressione francese année fiscale è un calco improprio dell’espressione inglese fiscal year che i linguisti e i giuristi di lingua madre francese invitano a non usare (cfr. Bibliografia).
Tale espressione dovrebbe essere sostituita con i seguenti termini indicati dall’Office québécois de la langue française: exercice financier n. m., année financière n. f., , per indicare il periodo contabile di dodici mesi di un’impresa; année d’imposition n. f., période d’imposition n. f., per indicare il periodo sul quale si determina l’imposizione tributaria equivalente di periodo d’imposta.
L’analisi del sostantivo reddito, essenziale per individuare il concetto di reddito così come accettato, inteso e disciplinato dalle disposizioni di legge e dalle interpretazioni degli operatori ha messo in evidenza il noto fenomeno della polisemia nel linguaggio giuridico. Nel caso di specie, si rammenti che la scienza economica ha elaborato tre concetti di reddito (VANONI, 1932: 351-380), talora fra loro compenetranti in quanto tutti riconosciuti dalle disposizioni di legge, sia pure a diversi fini: reddito come prodotto; reddito come entrata, reddito come ricchezza consumata.
Nel vigente T.u.i.r (Testo unico delle imposte sui redditi) non vi è una definizione generale di reddito, sono presenti, tuttavia, la classificazione e la definizione delle singole categorie reddituali. Secondo la dottrina prevalente, (TESAURO, 2008: 26) il concetto di reddito accolto dalle norme fiscali è il reddito come ricchezza consumata.
La ricerca dell’equivalente francese ha posto una serie di quesiti.
L’equivalente di reddito in lingua francese è revenu n. m.. L’origine etimologica è la stessa di revenir, vi è quindi un’idea di ricorrenza, in altre parole di periodicità nella percezione dello stesso. In altre parole, è reddito ciò che viene percepito ad esempio ogni anno.
Si è riscontrato, peraltro, che il termine profit è di frequente usato come sinonimo di gain n. m e di bénéfice net n. m. e numerose sono le varianti diatopiche (Québec): bénéfice n. m., bénéfice net de l'exercice n. m., bénéfice de l'exercice n. m., résultat net n. m., résultat net de l'exercice n. m., résultat de l'exercice n. m. (cfr. Bibliografia).
Ai fini fiscali, il termine revenu è inteso come: "le produit périodique du travail ou d'un bien et sur lequel l'Etat perçoit annuellement un impôt" (J.J BIENVENU, T. LAMBERT, 2003 : 247). Mentre il Code Civil s’interessa unicamente al reddito dei beni prodotti, nel diritto tributario francese il termine "reddito" individua più ampie categorie.
Nel linguaggio della contabilità angloamericana, l’equivalente di "reddito" è il termine income. E’ frequente l’uso di income come troncamento di net income (detto anche botton line, perché è indicato nell’ultima linea del conto economico). Il termine net income è anche sinonimo di revenue, di net profit e di total earnings.
Ai fini fiscali, è importante ricordare che l’Internal Revenue Code (IRC), il codice statunitense, prevede solo una definizione di gross income: «all income from whatever source derives» (AULT, ARNOLD, 2004: 19) ritenuto il punto di partenza per lo studio della tassazione federale.
L’individuazione del dominio specifico e l’analisi del concetto di reddito d’impresa nelle lingue d’arrivo considerate ha fatto emergere un dato interessante: nell’ordinamento francese l’art. 12, CGI parla di revenu ou bénéfice imposable. Le categorie di reddito in questo sistema sono sette e non sempre sono identificate con lo stesso termine. Anche in questa classificazione, revenus è inteso come iperonimo delle varie categorie di reddito che evidentemente si differenziano tra loro e sono quindi soggette ad imposizione diversa. I co-iponimi presentano delle differenze linguistiche; in particolare il termine bénéfice è l’equivalente della lingua italiana sia di reddito sia di utile.
L’equivalente del concetto "reddito d’impresa" è l’espressione francese bénéfices industriels et commerciaux, un sintagma più complesso rispetto a quello italiano. L’ordinamento statunitense presenta una categorizzazione ancora diversa. Il Code statunitense non da una definizione di business income, che è quindi qui proposto come un equivalente funzionale non perfettamente isomorfo rispetto alle altre due entrate. L’art. 61 dell’I.R.C. contiene invece una definizione di gross income, come già accennato.
4. Conclusioni
Il lavoro d’équipe fra traduttori e linguisti e giuristi comparatisti appare come la via più interessante e fruttuosa da seguire anche nel dominio specifico considerato: «Le traducteur devrait réunir la compétence du juriste comparatiste et le savoir-faire du linguiste» (GEMAR, 2000 : 126). Per tradurre il testo di partenza, il traduttore dovrà necessariamente operare un’analisi comparativa delle lingue e dei sistemi giuridici considerati. Lo stesso accadrà nel realizzare il testo di arrivo. Tuttavia, appare palese che sebbene lo scopo sia quello di trovare un equivalente mirato, si tratta sempre di collocare il concetto in un sistema giuridico con caratteristiche specifiche e sostanzialmente uniche. La complessità della materia e la sua tecnicità rendono necessario per il traduttore documentarsi direttamente alle fonti, in continuo confronto con studiosi comparatisti, il cui contributo finisce per esser centrale ed insostituibile, a dispetto delle inevitabili difficoltà di relazione.
Diversamente, si rischia di ottenere una traduzione apparentemente efficace, ma concretamente limitata e imprecisa, se non errata, dal punto di vista concettuale.
Riferimenti bibliografici
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