n° 31 - Terminologie e comunicazione istituzionale, tra multilinguismo e traduzione

Uno stress test per il traduttore europeo

Daniela MASSABÒ


La crisi finanziaria scoppiata negli Stati Uniti nel 2008 e poi diffusasi a livello mondiale ha avuto conseguenze devastanti sulle economie di tutti i paesi coinvolti. Per uscirne i singoli Stati e i loro cittadini hanno dovuto sostenere costi elevatissimi che, se da un lato hanno scongiurato fallimenti sistemici, dall’altro hanno prodotto un impoverimento generale da cui ancora oggi è difficile risollevarsi.

Venuta meno la fede nella capacità di autoregolamentazione dei mercati, si è imposta con chiarezza la necessità dell’intervento statale che nell’immediato risolvesse i dissesti economico-finanziari più importanti e, per il futuro, provvedesse con un’idonea normativa a vigilare sul settore finanziario.

Nella zona euro, in cui le diverse soluzioni nazionali alla crisi avevano aggravato la frammentazione del mercato unico dei servizi finanziari che, a sua volta, aveva contribuito a creare perturbazioni nell’erogazione del credito all’economia reale, l’urgenza di misure concertate è stata avvertita tempestivamente e si è tradotta in un corpus di atti normativi molto vasto e complesso inteso a realizzare l’unione bancaria.

Questo sforzo legislativo intensissimo, iniziato all’indomani della crisi e durato alcuni anni, ha comportato un carico di lavoro eccezionale per i redattori delle istituzioni europee e, conseguentemente, per i traduttori, confrontati al compito di smaltire in tempi assai ristretti migliaia di pagine di una materia complessa come quella economico-finanziaria, caratterizzata da uno sviluppo concettuale molto rapido che va di pari passo con la creazione dei necessari neologismi.

Il tema del IV Convegno Ce.R.Te.M., L’italiano come “lingua utilitaria” nell’ambito dell’economia e della finanza, mi ha dato la possibilità di illustrare il lavoro dei traduttori dell’Unione europea in un periodo particolarmente significativo per la professione perché sottoposta, come gli istituti di credito di cui traducevamo negli anni successivi alla crisi, a uno stress test in termini quantitativi e qualitativi.

Dopo una breve descrizione di ciò che significa tradurre per l’Unione europea - situazione senz’altro privilegiata per il valore riconosciuto del multilinguismo ma anche densa di sfide per i vincoli e i compromessi caratteristici di un processo decisionale a 28 Stati membri - sono entrata nel merito della prassi di lavoro illustrando gli strumenti a disposizione con particolare riguardo alle banche dati utilizzate. Collegandomi al tema del Convegno Ce.R.Te.M. ho quindi esaminato tre termini del settore economico-finanziario tratti dalla banca dati terminologica Iate - e relativi equivalenti italiani - spiegandone la genesi, valutando la loro efficacia comunicativa e quindi la capacità di essere o meno lingua utilitaria. Comparsi nelle proposte legislative avanzate in risposta alla crisi e redatte in inglese, da molti anni ormai lingua veicolare del settore, questi termini mi sono parsi significativi per avviare una riflessione sulla strategia che il traduttore può adottare dinanzi al predominio dell’inglese.

Al termine dell’analisi, i cui limiti sono evidenti per l’esiguità numerica dei casi affrontati, mi rallegro non di meno di potervi presentare un fatto incoraggiante, sia per il ruolo del traduttore, sia per l’uso più consapevole della nostra lingua. Si tratta della sezione creata di recente sul sito del Dipartimento per le politiche europee del governo italiano, dal titolo EuroParole. Certo, è solo un segnale che meriterebbe di essere seguito per verificare se diventerà qualcosa di più ma, avendolo riscontrato nelle ulteriori ricerche compiute dopo la giornata del IV Convegno, mi auguro che sia sintomo di una certa evoluzione.

Il giorno del convegno avevo iniziato il mio intervento con una citazione di Jean-Luc Egger, saggista e responsabile dei Servizi linguistici centrali della Cancelleria svizzera, perché lo ritenevo il miglior augurio da rivolgere ad un pubblico di studenti del dipartimento di lingue che avrebbero magari scelto la professione del traduttore o del terminologo.

Egger afferma:

La traduzione è un atto di civiltà. Non solo consente di avvicinare le altre culture in modo comprensibile (promuovendo la comprensione reciproca), ma lo fa mediante un atto estremamente rispettoso, di grande valenza etica, perché per tradurre occorre immedesimarsi nell’altro, «trasporsi completamente» nell’autore del testo da tradurre e quindi dare prova di grande rispetto e apertura mentale (Ricoeur parlava di «ospitalità linguistica»). Tradurre è quella forma di paradosso virtuoso per cui confrontiamo la nostra identità verbale con l’alterità e riusciamo ad esprimere questa alterità con le parole della nostra identità. (EGGAR, 2012)

Un vero e proprio inno alla traduzione che può adattarsi al traduttore europeo, non certo impegnato con testi letterari, ma piuttosto ridotto spesso a rango di compilatore di aridi testi normativi?

A mio avviso sì, la definizione di Egger ben si adatta al traduttore delle istituzioni europee che, anzi, proprio per il contesto particolare in cui opera è chiamato a svolgere una funzione di alta responsabilità civile.

Vediamo perché.

Una delle cause individuate per spiegare la distanza tra l’Europa e i suoi cittadini, che sempre meno la comprendono, è la cattiva o scarsa comunicazione. Ora da linguisti siamo consapevoli dell’importanza della lingua, strumento identitario per eccellenza ma anche e soprattutto mezzo essenziale della comunicazione umana. Migliore comunicazione significherebbe maggiore comprensione ed è in questo nesso che si inserisce il ruolo chiave del traduttore come mediatore culturale.

Del resto il primato della lingua - e la parità delle lingue ufficiali degli Stati membri a cui riconosce lo stesso valore - è sancito dal regolamento n. 1 del 1958, prima legge della neonata Comunità economica europea.1 La scelta della parità linguistica a livello europeo non ha precedenti nel panorama delle organizzazioni internazionali; in nessuna infatti esiste un multilinguismo così esteso. Sembrerebbe dunque che il linguista delle istituzioni - attrezzato con una base normativa solida - possa muoversi agevolmente e con efficacia nel suo contesto lavorativo poiché l’importanza del fattore lingua nel processo d’integrazione europea è acquisita.

Ma quali sono le effettive condizioni di lavoro nelle istituzioni e può il traduttore dissipare l’opacità dell’idioletto dell’UE - una delle cause di disaffezione nei confronti delle istituzioni - e se sì come?

Le proposte legislative redatte dalla Commissione, la cui traduzione rappresenta l’impegno lavorativo maggiore del linguista europeo, sono spesso caratterizzate dalla vaghezza della formulazione per non precludere con un testo troppo definito alcuna via di negoziazione tra i decisori. Inoltre le proposte sono scritte in inglese o francese da funzionari non di madre lingua, con i molteplici contributi degli esperti nazionali che partecipano al processo; il risultato è un testo ibrido che riflette la matrice internazionale di chi lo ha prodotto. Infine l’atto adottato al termine dell’iter legislativo è in genere assai complesso perché frutto degli innumerevoli compromessi tra i vari Stati membri per giungere al consenso.

Quanto alle materie oggetto di questi atti la loro tecnicità è aumentata negli anni poiché rispecchia l’evoluzione delle nostre società. Ora, le scelte lessicali in settori altamente specialistici hanno spesso una valenza politica importante di cui occorre tener conto nella trasposizione: si pensi ad esempio al caso di governance, di bail-in o di fiscal-compact, i tre termini che esaminerò più avanti e che sono entrati nell’uso comune in ambito economico-finanziario, ma che quando sono stati “inventati” dovevano veicolare la complessità di scenari inediti.

Inoltre la legislazione europea ha valore sovranazionale, non deve quindi rinviare a istituti nazionali preesistenti perché in tal caso potrebbe indurre in errore (considerate ad esempio l’equivalente italiano di “court” che in determinati contesti è “organo giurisdizionale” e non corte o tribunale ).2 D’altra parte deve essere garantita l’unicità del concetto giuridico in tutte le versioni linguistiche perché sia soddisfatto il principio della certezza del diritto; basti pensare alle definizioni, che devono essere perfettamente sovrapponibili in ogni versione, pena l’inapplicabilità dell’atto.

Tenuto conto di tutti questi fattori l’esigenza della leggibilità del testo, tanto più avvertita quanto maggiore è la sua rilevanza giuridica o politica, è sempre soddisfatta? Duole ammettere che in molti casi no e che, spesso, gli atti risultano al contrario ostici, involuti, ambigui. In questi casi possiamo affermare che il servizio reso al cittadino europeo dal legislatore prima e dal traduttore poi non è soddisfacente: qualcosa non ha funzionato nel lavoro dell’uno o dell’altro o di entrambi.

Per migliorare la scarsa qualità dei testi originali si sono messe in atto varie contromisure, spesso nate su iniziativa degli stessi traduttori, cito tra le altre: lo sforzo di miglioramento dei testi originali, che va di pari passo con la semplificazione normativa; l’iniziativa dei traduttori inglesi della Commissione Fight the fog che si prefigge la sensibilizzazione linguistica dei redattori attraverso seminari e opuscoli sull’uso corretto della lingua; il contatto assiduo fra redattori e traduttori, soprattutto nell’ambito dei Functional groups3; l’esperienza del job shadowing, ossia l’affiancamento lavorativo redattori-traduttori; i contatti con gli esperti nazionali; il lavoro della REII, Rete per l’eccellenza dell’italiano istituzionale. La buona riuscita di queste misure presuppone il riconoscimento del ruolo chiave del traduttore di cui dicevo all’inizio, non partecipante passivo o neutrale nella mediazione ma, in quanto esperto di lingue/culture e di produzione testuale, attore a pieno titolo nel processo e lettore più attento del testo, di cui compie un’analisi capillare così da ottenerne un aumento di conoscenza per sé e per il redattore e in ultima analisi per il destinatario finale.

Venendo alla prassi lavorativa quotidiana devo poi citare lo strumentario imprescindibile a cui ricorre il traduttore europeo: le memorie normative e traduttive per la standardizzazione dei testi e delle formule ricorrenti, la base giuridica Eur-Lex che raccoglie tutta la legislazione e la giurisprudenza dell’UE a cui è necessario fare riferimento per garantire la coerenza dei testi normativi al loro interno e rispetto ad atti precedenti o successivi; la collaborazione interistituzionale dei servizi linguistici e delle terminologie; la banca dati terminologica Iate che contiene lessici specializzati in 24 lingue.

Ho citato volutamente per ultima questa banca dati perché la sua importanza merita un approfondimento e perché il suo oggetto, la terminologia, mi dà modo di introdurre la parte conclusiva del mio intervento, per l’appunto l’analisi di tre termini.

Il principio fondamentale della certezza del diritto, che significa essere in grado di conoscere l’esatta portata degli obblighi prescritti dalla normativa, può essere garantito soltanto dalla regolare pubblicazione della normativa stessa nella lingua ufficiale del destinatario. Ho già detto che in quest’esercizio sono di fondamentale importanza le definizioni dei termini applicabili dell’atto, che devono essere univoche in tutte le versioni linguistiche, pena l’inapplicabilità. Pensate ad esempio quali disastri provocherebbero definizioni discordanti di un termine fondamentale per le nostre vite come cintura di sicurezza!

E qui si inserisce il terminologo che, lavorando con maggior tempo a disposizione del suo collega traduttore, ne diventa l’insostituibile collaboratore, poiché contribuisce al testo con la ricerca dell’equivalente corretto in base a una definizione comune. La filosofia di Iate riflette questo metodo di lavoro: gli equivalenti di un termine nella lingua di partenza specificata sono ricercati in base alla definizione comune del concetto, allo scopo di garantire l’equivalenza semantica e in generale l’univocità del diritto dell’Unione.

Passo ad esaminare i tre termini che ho estratto da Iate nell’accezione economico-finanziaria, ossia governance, bail-in e fiscal compact, le cui schede corrispondenti possono essere consultate per maggiori informazioni in https://iate.europa.eu.

Non svelerò subito se questi termini abbiano avuto diritto a un traducente italiano; voglio invece sottolineare che si tratta di casi emblematici quanto a genesi, scelta obbligata (?) dell’inglese in ambiti altamente specialistici, atteggiamento del traduttore e suo margine di manovra.

Dicevo poco prima che, in ambito europeo, soprattutto in particolari momenti storici e per settori politici particolarmente sensibili si ravvisa la necessità di ricorrere a neologismi o termini inconsueti che non rimandino a istituti nazionali noti, proprio per significare la novità del concetto a cui si riferiscono e la sua connotazione sovranazionale.

L’inglese, scelta obbligata in settori iperspecializzati, è l’argomentazione opposta abitualmente ai tentativi di traduzione di un determinato termine, come se non fosse vero che ogni concetto può essere tradotto o come se il fatto che il termine inglese sia quello usato dagli esperti del settore fosse sufficiente per evitare di scervellarsi sull’equivalente in altre lingue, e tanti saluti per l’informazione del resto della collettività. Senza volersi arroccare su posizioni difensive intransigenti, a chi sostiene l’intraducibilità risponderei che nelle nostre società sempre più complesse i settori iperspecializzati si moltiplicano e con questi i relativi saperi, ma se l’inglese è la lingua veicolare incontrastata della scienza e della tecnologia - che per l’appunto hanno assunto un’importanza predominante nella società - quanti saranno quelli con le competenze necessarie per non essere esclusi da queste conoscenze ormai fondamentali? La lingua è in fin dei conti un fattore di potere, come riferisce Tito Gallas (GALLAS, 2017), Capo dei giuristi linguisti al Segretariato generale del Consiglio per molti anni, e il rischio che si corre qui è - mi sembra - quello del deficit democratico, più grave della sciatteria o della pigrizia della non traduzione

A questo riguardo qual è il margine di manovra del traduttore in generale ed europeo in particolare?

Mi sentirei di dire che è direttamente proporzionale alla sua determinazione a tradurre perché consapevole del servizio che deve rendere ai cittadini della lingua in cui traduce, ma questa è naturalmente la situazione ideale; come vedremo possono entrare in gioco altri fattori e diverso può essere il risultato finale.

Governance è termine pervasivo, usato in molti settori, ad esempio la governance economica, ossia un insieme di istituzioni e procedure atte a realizzare il coordinamento delle politiche economiche.

Di origine anglo-americana si afferma negli anni ’90 ed è ripreso da Prodi nel 2001 in un Libro bianco sulla governance europea nel significato di un sistema di gestione della cosa pubblica che colmi il divario fra cittadini e istituzioni.

L’elemento distintivo del termine con cui si vuole indicare un concetto nuovo, per il quale l’equivalente governo non sarebbe pertanto preciso, attiene a un esercizio del potere, sia nel contesto delle imprese che in quello degli Stati, caratterizzato dal coinvolgimento e dall’attivazione di una pluralità di attori secondo principi di apertura, partecipazione, responsabilità ed efficacia.

All’epoca dei fatti i linguisti della Commissione prima, con il testo del Libro bianco, e quelli del Consiglio poi, con i testi che seguirono, consapevoli del significato nuovo che si intendeva veicolare, avevano avviato una riflessione tra i servizi di terminologia ricorrendo anche a pareri esterni in primis all’Accademia della Crusca, la quale aveva suggerito di creare il neologismo governanza. Il dibattito aveva infuriato per un po’, la soluzione della Crusca era stata caldeggiata da molti e infatti inserita fra i possibili traducenti nella scheda Iate corrispondente ma, alla fine, il testo del Libro bianco già uscito con governance nella versione italiana impose obtorto collo l’uso del termine inglese anche nei testi successivi. Nonostante l’atteggiamento attivo dei traduttori relativamente ai neologismi, in questo caso e purtroppo non il solo, si è dovuto capitolare sotto la pressione di indicazioni superiori. Ho infatti appreso più tardi che lo stesso presidente della Commissione Prodi avrebbe spinto per mantenere il termine inglese che già aveva diritto di cittadinanza.4

Si dovrebbe concludere che i traduttori delle istituzioni, pur opponendosi inizialmente a una scelta di comodo, abbiano poi ceduto a pressioni dall’alto dando prova in quel caso di passività e acquiescenza. Non posso negare che ciò sia sostanzialmente vero, tuttavia, la recente pubblicazione nella sezione EuroParole5 del sito del Dipartimento per le politiche europee a cui accennavo poc’anzi, dell’analisi relativa a questo termine aggiunge qualche dato sull’uso del termine stesso che mi permette di sfumare un po’ queste conclusioni negative.

Il Dipartimento ammette che governanza non si è affermato nella lingua italiana, lo sceglie però come traducente italiano: trattandosi di un sito del governo italiano possiamo affermare che questa sia un’indicazione d’uso importante.

Il sito riporta inoltre un passo dello studio di Remigio Ratti dal titolo “Il caso di Governance/Governanza” in cui, facendo la cronistoria della mancata traduzione del termine proprio quando era presidente della Commissione europea un italiano, l’autore lascia ai traduttori almeno l’onore delle armi. Ratti dice infatti: “Ai traduttori di allora ha potuto apparire come una vera e propria imposizione.”

Passiamo al secondo termine, bail-in, la cui importanza è se possibile ancora maggiore del precedente perché relativo a operazioni che incidono sulla capacità economica dei singoli cittadini: idealmente dovrebbe pertanto essere compreso dall’intera comunità.

Il Merriam-Webster dà come primo significato del verbo to bail, “to clear (water) from a boat by dipping and throwing over the side, usually used with out”, in italiano aggottare o gottare, ossia cavare l’acqua dal fondo di una barca gettandola fuori bordo. In altri termini un’azione che è volta a mettere in sicurezza l’imbarcazione; l’idea di farsi garante per qualcuno o di tirare fuori dai guai qualcuno è anche negli altri significati che figurano nel dizionario. Parimenti la messa in sicurezza per evitare guai peggiori è il concetto espresso da bail (vedremo se out o in e con quali fondamentali conseguenze) nell’accezione economico-finanziaria.

Il termine bail-out nel significato di salvataggio in caso di crisi transfrontaliere nel settore delle banche compare già in una comunicazione della Commissione del 2009, in cui ricorre anche come sinonimo il più immediato rescue. E per l’appunto è salvataggio l’equivalente italiano che figura nella versione italiana del testo. L’azione di salvataggio è compiuta in questo caso ricorrendo al denaro pubblico, cioè ai contribuenti, una modalità adottata per la maggior parte delle volte in cui è stato necessario intervenire in soccorso di istituti finanziari di importanza sistemica, i famosi too big to fail.

Ma la misura del bail-in, di pochi anni successiva, segna un cambio di passo. Citato fra gli strumenti a disposizione nella direttiva 2014/59 su un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, è ancora un intervento a favore di istituti in dissesto per ridurre gli importi dovuti ai creditori non garantiti (i garantiti beneficiano della soglia dei 100 000 euro), realizzato ricapitalizzando dall’interno. Si procede cioè a una conversione delle passività in azioni o, altrimenti detto, si ristruttura il debito. In contrapposizione al bail-out (ossia il salvataggio esterno, di solito da parte dello Stato) qui l’accento è posto sulla capacità di risoluzione della crisi facendo ricorso a risorse interne. I contribuenti sono in questo caso risparmiati e a concorrere al risanamento degli istituti sono invece i soggetti degli stessi istituti, secondo una precisa gerarchia, partendo dai proprietari vale a dire gli azionisti, che si vedono ridurre o azzerare il valore delle loro azioni, passando poi ad altre categorie di creditori, le cui attività (ad esempio obbligazioni bancarie) possono essere convertite in azioni appunto per ricapitalizzare. Così come concepito dal legislatore l’onere del salvataggio, che passa dai contribuenti tutti agli azionisti e determinati creditori delle banche dovrebbe rispondere a requisiti di maggiore equità, sempre che gli investitori siano debitamente informati dei rischi legati a certi titoli soggetti a bail-in e le banche diano comunicazione tempestiva alla loro clientela con la chiarezza necessaria.

Ora, stante la misura precedente del bail-out, in italiano salvataggio, non sarebbe stato preferibile denominare la nuova misura legata alla prima da evidente similitudine, salvataggio interno?

Con un procedimento logico e l’intento di esplicitare chiaramente di quale misura si trattava i traduttori della Commissione e del Consiglio avevano infatti proposto questo traducente, senz’altro di più facile lettura per un pubblico italofono. Nella direttiva in questione, versione italiana, e negli atti successivi figura invece bail-in; spiace ricordare che la Banca d’Italia, con i cui esperti eravamo all’epoca in contatto costante, impose il termine inglese. Il linguaggio può essere più o meno connotato politicamente, è noto, ma in questo caso viene il sospetto che politica sia stata piuttosto la scelta di non disambiguare: salvataggio interno non avrebbe forse agevolato maggiormente la riflessione del cittadino su una misura capace di toccarlo da vicino?

A distanza di anni forse tutti sanno ormai cosa sia il bail-in e, comunque, i numerosi dissesti bancari hanno spinto risparmiatori e investitori a maggior prudenza. Sarebbe tuttavia interessante un sondaggio al riguardo per verificare se ce ne fosse bisogno quanto sia utile, nella vita pratica, disporre degli equivalenti nella propria lingua. Termino con una spigolatura: il sito della Banca d’Italia, alla voce di approfondimento sul bail-in, riporta “il bail-in (letteralmente salvataggio interno) …”, chissà mai perché? Un ravvedimento tardivo dei responsabili della comunicazione della nostra banca centrale, giustamente preoccupati che i cittadini capiscano a quali misure possano essere soggetti? Mi viene da pensare che questa preoccupazione non fosse in cima a quelle dei negoziatori italiani della direttiva, comprensibilmente impegnati a discutere dei contenuti squisitamente tecnici della normativa. Ma perché allora non affidarsi per l’aspetto linguistico a esperti della lingua? Va anche detto, però, che rivendicare questa competenza con la necessaria determinazione è compito di noi linguisti. Non farlo lascia campo libero alla poca considerazione per la nostra lingua di cui danno prova decisori, mass media e altri soggetti che hanno un ruolo nella diffusione di nuovi termini.

E veniamo al terzo e ultimo termine, fiscal compact, in italiano patto di bilancio, che - secondo la definizione di EuroParole - esprime l'essenza delle regole di bilancio e sancisce gli impegni finanziari assunti dai governi nell'area euro.

La definizione è un po’ criptica ma ho voluto citarla per rendere merito agli sforzi di comunicazione del nostro governo e, soprattutto, perché il sito recepisce l’equivalente italiano già scelto dai traduttori europei all’epoca dei fatti.

Vediamo meglio di che si tratta.

Menzionato la prima volta da Mario Draghi nel 2011 per proporre una serie di regole e impegni di politica di bilancio comuni agli Stati della zona euro che integrassero la politica monetaria centralizzata della BCE, il provvedimento è stato poi inserito nel trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e monetaria, di cui costituisce una parte anche se è spesso usato per indicare l’intero atto.

Il trattato è entrato in vigore nel 2013 e, sebbene non rientri nel corpus normativo dell’Unione europea , ha infatti carattere intergovernativo, prevede che i paesi contraenti ne recepiscano diverse clausole nell’ordinamento statale con norme di rango costituzionale o simili, tanto è vero che l’Italia l’ha inserito in Costituzione.

Di fatto si tratta di un inasprimento delle precedenti regole del Patto di stabilità e crescita relative, tra l’altro, ai parametri del 3% nel rapporto disavanzo/PIL e del 60% nel rapporto debito/PIL. Ironia della sorte è proprio per non aver soddisfatto queste regole che l’Italia ha corso il rischio di incorrere nella procedura per disavanzo eccessivo nel giugno di quest’anno. Ma questa è storia recente. Tornando invece alla riunione del Consiglio europeo che convenne di istituire il nuovo accordo, nella notte del 9 dicembre 2011, ricordo per averlo vissuto personalmente lo sconcerto ascoltando o leggendo la dichiarazione in inglese dei capi di Stato o di governo della zona euro che noi traduttori dovevamo restituire tradotta con l’urgenza richiesta in questo tipo di riunioni, e i giornalisti sintetizzare alle rispettive testate con urgenza ancora maggiore. La dichiarazione recitava che i capi di Stato avevano concordato un nuovo fiscal compacte, per loro stessa ammissione, molti giornalisti che seguivano i lavori nella sala stampa del Consiglio si chiesero di cosa diavolo si trattasse, forse un CD sulla fiscalità?

Come sempre la tempestività della reazione aiuta molto a diffondere e a fare affermare un termine ed è questo il caso di patto di bilancio: traduzione immediata in sede di Consiglio europeo, dribblando il falso amico fiscal e riconoscendo in compact un sinonimo meno usato di pact, senza alcun intervento o alcuna pressione dall’alto a sviare verso traduzioni più gradite. Insomma questa volta, finalmente, 1 a 0 per i traduttori!

Se dovessi trarre le conclusioni del mio intervento su base strettamente numerica, il bilancio sarebbe senz’altro sfavorevole per i traduttori e in ultima analisi per la lingua italiana.

Per fortuna si tratta solo di tre esempi, quindi non significativi dal punto di vista statistico considerato il milione e oltre di pagine tradotte ogni anno nelle istituzioni, in cui i termini stranieri hanno avuto un degno equivalente.

Ciò che qui interessa è invece enucleare gli aspetti che hanno una rilevanza generale per il mestiere di traduttore, per l’efficacia della comunicazione e per il mantenimento della capacità espressiva e quindi della vitalità dell’italiano.

In due casi su tre la strategia messa in atto per far passare l’equivalente scelto dai traduttori è stata perdente, infatti, benché si trattasse di scelte ragionate, logiche, fondate su ricerche, è stato imposto come si è visto il termine inglese. L’efficacia della comunicazione al cittadino, trattandosi di termini sostanzialmente sconosciuti ai più quando introdotti nella legislazione, mi pare dubbia, per non dire della vitalità dell'italiano, che ha incorporato passivamente due termini stranieri del tutto traducibili. Si ravvisano qui alcune caratteristiche comportamentali del mondo politico e dei media che, in Italia, preferiscono l’inglese perché considerato più evocativo, sintetico, accattivante. In realtà il risultato è spesso un discorso che s’inceppa disseminato com’è di forestierismi non necessari.

Le contromisure che possono adottare i linguisti attengono sempre alla consapevolezza del proprio ruolo di traghettatori di significato, ruolo che deve essere rivendicato nel quadro di una collaborazione attiva con gli autori dei testi prima, e poi con gli esperti nazionali che intervengono nei negoziati.

Posso affermare per esperienza diretta che, se si tesse una buona rete di conoscenza reciproca e di collaborazione con gli estensori dei testi, l’indicazione del traduttore è in genere accettata. Certo, per noi italiani, spesso malati di provincialismo o inconsapevoli (?) del disvalore comunicativo di un testo legislativo opaco, il percorso è più accidentato. Ricordo con una certa invidia la facilità di collaborazione tra i nostri colleghi di altre Unità linguistiche e le rispettive amministrazioni nazionali, in cui la disponibilità degli esperti e l’accettazione delle scelte dei traduttori sono un chiaro indice della fiducia riposta in chi deve trasporre il testo, così come della convinzione che la propria lingua è un valore irrinunciabile. A questo riguardo riprendo l’accenno al segnale di cambiamento che mi è parso di riscontrare nella creazione della sezione EuroParole del Dipartimento per le politiche europee del governo italiano. Il sito analizza termini per lo più in inglese usati in ambito UE, dando per ognuno una proposta di traduzione circostanziata con fonti e occorrenze. Iniziativa lodevole che mette l’accento sull’uso improprio dei forestierismi in atti normativi, documenti ufficiali o media e si prefigge di facilitarne la comprensione. Dal punto di vista del traduttore potrebbe significare un’inversione di tendenza importante da parte delle autorità nazionali e sono propensa a ritenerla frutto dell’impegno profuso per anni da traduttori, interpreti, terminologi, esperti della lingua in generale che, infatti, compongono il gruppo di lavoro informale sulle EuroParole.

Il metodo di inserimento dei termini è quello della consultazione estesa al maggior numero possibile di soggetti interessati, dai linguisti ai giornalisti e opinionisti fino ad includere tutta la comunità di Twitter; una comunità a cui il sito si è rivolto nel marzo di quest’anno invitando a proporre un’EuroParola, con un possibile equivalente italiano e relativa motivazione in opposizione all’uso passivo del termine inglese.

Anche se ancora agli inizi credo che l’iniziativa rappresenti una buona opportunità di partecipazione attiva per rivendicare la dignità dell’italiano e la doverosa trasparenza del discorso politico e/o legislativo.

Ho parlato di un primo segnale, con l’augurio che si sviluppi in qualcosa di più: ecco, quest’evoluzione potrebbe realizzarsi se a cogliere l’opportunità fossero, tra gli altri, i traduttori.

Riferimenti bibliografici

EGGAR, Jean-Luc, «Elementi per un paradigma della traduzione istituzionale», https://docplayer.it/21145569-Elementi-per-un-paradigma-della-traduzione-istituzionale.html
GALLAS, Tito, «Una o più lingue franche nell’Union europea», CERTEM, Publifarum, n. 27, pubblicato il 01/02/2017, consultato il 15/07/2019, url: http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?id=386



Note

↑ 1 Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385).

↑ 2 “… al termine «organo giurisdizionale» [in inglese court] occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in taluni casi di successione, esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data successione …”, considerando 20), reg.to (UE) N. 650/2012, GU L 201/12

↑ 3 In italiano Associazioni funzionali, vale a dire gruppi di traduttori specializzati in determinati settori che lavorano in stretto coordinamento tra loro nelle diverse Unità linguistiche del Segretariato generale del Consiglio.

↑ 4 V. Domenico COSMAI, Così lontani così vicini. Il rapporto a distanza tra traduttori UE e lingua italiana, CERTEM, Publifarum, n. 27, pubblicato il 01/02/2017, consultato il 15/07/2019, url: http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?id=385.

↑ 5 Governance, Dipartimento per le politiche europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri, http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/europarole/governance/

 

Dipartimento di Lingue e Culture Moderne - Università di Genova
Open Access Journal - ISSN électronique 1824-7482